lunedì 7 marzo 2011

Norme applicabili per impianti antifurto

Un lettore commenta:
In rifermento al suo post “principio della Regola dell’Arte” dove alla fine scrive :
"ma, in caso di contenzioso, dovrà dimostrare ad un giudice (e credo non sia facile) che la SUA regola dell’arte – cioè i princìpi che Lei ha seguito – sono equivalenti o migliori della norma." 
E proprio qui “o migliori della norma” in questo caso io aggiungo “applicabile” e cioè 79-2/3, 50231, ecc.
In sostanza chi mi chiede l’installazione di un’impianto di allarme si aspetta che questo sia a regola d’arte e quindi alla fin fine rispondente alle norme applicabili.
Se ad esmpio installo solo prodoti marcati (CE) posso certamente dichiarare in conformità 37/08 che ho seguito ad esempio le 64/8 per l’alimentazione elettrica della centralina,ma non potrò indicare nessuna altra norma se non le ho applicate/seguite.
A questo punto con cosa mi trovo ???? non ho fatto un impianto di allarme ma ho installato prodotti elettronici che non hanno nessun livello di prestazione,ecc.
Pertanto nella dichiarazione di conformità alla voce “Esecutrice dell’impianto” come posso scrivere ” impianto antintrusione e/o antifurto” cioè quello che mi ha richiesto il cliente se so gia in partenza che i prodotti marcati solo CE non sono equivalenti e/o migliori della norma ???????
In tutta questo caos normativo purtroppo ci sono molte aziende che installano impianti di allarme a 1000 euro e anche meno ma se poi andiamo a vedere non hanno seguito nessuna norma e di conseguenza nessun principio della regola dell’arte e quindi queste aziende quando fanno la conformità dovrebbero scrivere ” installazione impianto cattura zanzare esterno” che per quanto mi risulta non vi è una normativa a parte quella inerente all’alimentazione eletrica.
Un’ultima cosa, i rivenditori di prodotti per la sicurezza dal mio punto di vista dovrebbero vendere solo prodotti certificati alla norma di impiego dei prodotti stessi, cosa diversa è se io persona fisica e “non ditta” compro un sensore al supermercato dietro casa e lo installo a casa mia a mio rischio e pericolo.
Chissa forse il 10% degli impianti è a norma????
ma forse ho esagerato!!!!!
Dura lex, sed Lex.


Sono assolutamente d’accordo con Lei: la fotografia fatta della situazione rispecchia in effetti la realtà. Quello che volevo sottolineare nei diversi commenti a questo ed altri post sull’argomento è la differenza tra quello che può dichiarare e quello che DEVE dichiarare. La stessa marcatura CE dei prodotti ne è un esempio: il costruttore è tenuto a certificare esclusivamente la conformità alle norme OBBLIGATORIE della parte elettrica, radio, etc. per poter apporre la marcatura. Se poi vuole conformarsi alla 79-2 lo può (volontariamente) fare, ma questo non aggiunge o non toglie niente alla marcatura CE.
Giustamente, come Lei ha scritto, un installatore non dovrebbe utilizzare prodotti solo CE — o meglio, se lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo perché implicitamente si assume la responsabilità della qualità prestazionale del prodotto. Non dovrebbe ma, a stretti termini di legge, può farlo. E se sceglie di farlo ricadiamo nel caso in cui dovrà dimostrare di averne certezza in caso di contenzioso (mentre sarebbe più ‘facile’, se possiamo utilizzare questo termine, invocare la conformità del prodotto alla norma come prova certa, scaricando la responsabilità sul costruttore).
Stesso discorso vale per i distributori: un prodotto marcato CE è a tutti gli effetti un “prodotto certificato alla norma di impiego”, perché la norma prestazionale è volontaria.
La soluzione al problema, a tutela della qualità del consumatore, sarebbe l’introduzione di una norma OBBLIGATORIA, ma qui entriamo in un discorso normativo complesso, che provo a riassumere: l’unica possibilità (e sottolineo UNICA) sarebbe quella di armonizzare la norma Europea (in questo caso la serie EN5013x per i prodotti) in quanto le norme nazionali di prodotto sono vietate dagli accordi UE perché limitano la libera circolazione delle merci. Personalmente Le posso dire, avendo lavorato per oltre dieci anni come rappresentante Italiano al CENELEC per la sicurezza anti-intrusione, che si tratta di un lavoro lungo ed estenuante che sta vedendo la luce solo adesso con la pubblicazione delle ultime norme EN della serie e che deve ancora superare l’ostacolo dell’armonizzazione (ovvero il passo necessario per l’obbligatorietà secondo una Direttiva Comunitaria). E parliamo solo di prodotti: pensare di riuscire a fare la stessa cosa per gli impianti è ancora più arduo. I colleghi dell’antincendio – dove la sensibilità del legislatore è molto più alta in quanto parliamo di rischio vita – combattono questa battaglia da anni (decenni, a fare bene i conti…) e solo da poco con la UNI 9795 sono riusciti ad ottenere dei risultati concreti.

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